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Acquila di FlorestaStoria

Quando e come è nato il piccolo paese di montagna.

 

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STATUTO DELL’ASS.NE DEI BUONGUSTAI TARASSACO”

Art. 1 la costituenda Associazione dei buongustai “TARASSACO” avrà sede in Floresta, presso la trattoria il Fienile sito in Via Vittorio Emanuele. I soci fondatori potranno, in ogni momento, trasferire la sede ove riterranno più opportuno.

Art. 2 Scopi e finalità: l’Associazione, che non ha scopi di lucro, avrà come finalità la riscoperta di tutti i piatti e prodotti tipici dei Nebrodi, curandone lo studio della loro preparazione o, coltura, ripercorrendo la loro evoluzione fino ai giorni nostri, con particolare attenzione per i prodotti spontanei e biologici.

Art. 3 Strumenti: Per ottenere il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo precedente, l’Associazione potrà organizzare scambi culturali, convegni, manifestazioni pubbliche, esposizioni e quant’altro verrà ritenuto utile anche se non espressamente previsto.

ART. 4 Soci: Potrà essere socio qualsiasi cittadino italiano o straniero, qualsiasi istituzione o ente pubblico, nonché ditte o società private che ne farà domanda impegnandosi a propagandare nella propria zona di origine i piatti e prodotti tipici dei Nebrodi.
I soci si distinguono in:

A) soci fondatori, coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione;
B) soci ordinari, tutti coloro che faranno domanda di iscrizione, supportata almeno da due soci ordinari o fondatori, e, la stessa, verrà accettata dall’Assemblea;
C) soci sostenitori, tutte le Istituzioni, Associazioni, società o persone singole che spontaneamente aiuteranno economicamente l’Associazione al raggiungimento delle finalità prefissate;
D) soci onorari, tutti coloro che entreranno a far parte dell’Associazione perché proposti dal presidente con l’assenso del C.D.A.

Art. 5 Mezzi economici: L’Associazione avrà due tipi di entrate economiche:
A) quota associativa;
B) eventuali contributi da parte di Enti, Associazioni, società e persone singole.

Art. 6 Quote Associative: le quote vengono fissate in € 26,00 annue per soci fondatori e ordinari, di € 105,00 per soci sostenitori, tali importi potranno essere rivalutati ogni 5 anni dall’assemblea.

Art. 7 Organi dell’Associazione: Sono organi legali dell’Associazione:
A) L’ASSEMBLEA
B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
C) IL PRESIDENTE
D) I REVISORI DEI CONTI
E) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 8 Assemblea: sarà costituita da tutti i soci che saranno in regola col pagamento del canone annuo, oltre che dai soci sostenitori , i quali, se Enti, Associazioni o Società dovranno farsi rappresentare da un soggetto nominato per un biennio, i soci morosi non avranno diritto di voto.

Art. 9 Compiti dell’Assemblea: l’Assemblea avrà il compito di: eleggere il consiglio di amministrazione, approvare i programmi, i bilanci preventivi, consuntivi e tutti gli interventi straordinari non previsti dai programmi e dal bilancio preventivo già approvato; dovrà, inoltre, predisporre, entro il termine di un anno dalla costituzione, i regolamenti riguardanti le sanzioni disciplinari. L’applicazione di tali sanzioni, ad opera del collegio dei probiviri, comporterà la sospensione temporanea o l’espulsione, a seconda della gravità del fatto.

Art. 10 Convocazione straordinaria: l’Assemblea potrà essere convocata in seduta straordinaria e urgente nei seguenti casi:
A) dal Presidente, tutte le volte che lo riterrà opportuno;
B) dal 25% dei soci per motivi gravi, per mozioni di sfiducia, o inadempienze alle prerogative dell’assemblea da parte del Presidente e del Consiglio di Amministrazione; in questi casi la richiesta di convocazione dovrà pervenire al Presidente con le firme del 25% dei soci e con l’o.d.g. che si desidera trattare. La conseguente convocazione da parte del Presidente dovrà avvenire antro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, e, la data dovrà essere fissata entro 8 giorni dalla convocazione.

Art. 11 Consiglio d’Amministrazione: sarà eletto dall’Assemblea e sarà composto da 5 soci fondatori o ordinari i quali, al loro interno, eleggeranno il Presidente. Spetterà a quest’ultimo nominare, tra i quattro soci che lo hanno eletto, il Segretario ed il Segretario Amministrativo. I due rimasti, avranno funzioni di Consiglieri. Il C.D.A. così costituito resterà in carica due anni.

Art. 12 Compiti del Consiglio d’Amministrazione: il C.D.A., oltre ad eleggere il Presidente, avrà il compito di formulare programmi, redigere bilanci preventivi, consuntivi, totali e parziali, intraprendere tutte le iniziative che riterrà opportuno per promuovere ed organizzare le manifestazioni previste nel programma già approvato dall’Assemblea.

Art. 13 Convocazione del Consiglio di Amministrazione: il C.D.A. dovrà essere convocato dal Presidente con avvisi brevi manu e la convocazione dovrà avere ben in evidenza la data e l’ora della riunione, oltre al dettagliato o.d.g. da discutere.

Art. 14 membri del Consiglio di Amministrazione: saranno membri del C.D.A.: il Presidente, il Segretario, il Segretario amministrativo e due Consiglieri.

Art. 15 Il Presidente: sarà eletto dal C.D.A. ed è il legale rappresentante dell’Associazione.

Art. 16 Compiti del Presidente:
A) nominare all’interno del C.D.A. il segretario ed il segretario amministrativo;
B) convocare e presiedere l’Assemblea generale;
C) convocare il C.D.A.;
D) formulare il programma assieme al C.D.A. delle manifestazioni;
E) redigere assieme al segretario amministrativo bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
F) Rappresentare l’associazione a qualsiasi livello;
G) Fare istanze di contributi e finanziamenti;
H) Dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea;
I) Tutelare l’immagine dell’Associazione;
J) Deferire al collegio dei probiviri i soci che con il loro comportamento abbiano arrecato danni morali e materiali all’Associazione;
K) Presenziare le riunioni del Collegio dei Probiviri, senza diritto al voto.

Art. 17 Il Segretario: che verrà scelto dal Presidente all’interno del C.D.A. avrà i seguenti compiti:
A) redigere i verbali dell’assemblea e del C.D.A.;
B) redigere le delibere adottate dall’Assemblea e dal C.D.A;
C) redigere le convocazioni dell’Assemblea e del C.D.A. e curarne le notifiche;
D) tenere aggiornati i registri dei verbali e delle delibere dell’Assemblea e del C.D.A.

Art. 18 Il Segretario Amministrativo: viene nominato dal Presidente all’interno del C.D.A. ed ha i seguenti compiti:
A) predisporre, assieme al Presidente, i bilanci preventivi e consuntivi;
B) tesoriere;
C) responsabile di tutti gli introiti che perverrano all’Associazione ivi comprese le quote associative;
D) tenere sempre aggiornati i registri delle entrate e delle uscite oltre ai registri fiscali;
E) dar corso alle delibere dell’assemblea e del C.D.A. che investono movimenti economici di entrata e di uscita;
F) Presenziare alle riunioni del C.D.A., senza diritto di voto, ma con diritto di parola.

Art. 19 Revisori dei conti: i revisori dei conti verranno proposti ed eletti dall’assemblea, tra soggetti estranei all’associazione, nel numero di 3, ed avranno i seguenti compiti:
A) controllo costante e continuo dell’andamento economico dell’Associazione;
B) redazione del verbale di veridicità e congruità predisposto dal C.D.A., senza il quale il bilancio consuntivo non può essere approvato dall’Assemblea.
I revisori dei conti partecipano di diritto all’Assemblea senza avere diritto al voto.

Art. 20 Elezione del C.D.A.: Il C.D.A. eletto dall’assemblea dei soci fondatori al momento della redazione del presente statuto, avrà la durata straordinaria di anni 5, salva la possibilità di dimissioni.
Ciò al fine di permettere una gestione coerente ed uniforme dell’associazione e lo sviluppo nel tempo di tutti quegli sforzi, quelle iniziative, quei progetti e quei valori che hanno spinto i soci fondatori a costituire l’associazione.
Allo scadere dei cinque anni (o in caso di dimissioni) si procederà al rinnovo del C.D.A. osservando il seguente procedimento: l’Assemblea nomina tra i soci il seggio elettorale che è composto da tre elementi: il Presidente, il segretario ed uno scrutatore. Il seggio dopo l’insediamento prepara le schede elettorali che devono essere rigorosamente in bianco ed avere il timbro dell’Associazione siglato dal Presidente del seggio, e dopo aver dichiarato aperte le operazioni di voto chiama in ordine alfabetico i soci uno dopo l’altro e consegna ad ognuno di loro, due schede già vidimate ed una matita. Il socio si reca in un attiguo separè già predisposto e scrive 5 nomi in una scheda e 3 nell’altra, dopo di ché, piega ciascuna scheda in 4 e la deposita nelle urne. Quando tutti i presenti aventi diritto hanno votato, il Presidente di seggio procederà allo scrutino e dopo aver preso atto del risultato che deve verbalizzare proclama eletti i primi 5 nomi per il C.D.A. ed i primi tre per i revisori dei conti.

Art. 21 Deleghe: per l’elezione del C.D.A., dei revisori dei conti e per le votazioni assembleari in genere, non sono ammesse deleghe.

Art. 22 Collegio dei probiviri: è composto dal Sindaco, dal Parroco e dal Comandante della stazione dei Carabinieri, avrà il compito di comminare le sanzioni disciplinari ai soci che si renderanno responsabili di azioni, dichiarazioni o comunque comportamenti che ledano l’immagine dell’associazione, nonché di stabilire le norme che disciplinano le modalità di alienazione dei beni patrimoniali dell’associazione e l’eventuale scioglimento della stessa.

Art. 23 Il collegio dei revisori dei conti ha diritto di presenziare a tutte le assemblee dell’Associazione, senza facoltà di voto.

Art. 24 Beni patrimoniali dell’Associazione: l’Associazione può ricevere da benefattori e quant’altri, a titolo gratuito beni mobili ed immobili che diventano proprietà dell’Associazione, e in quanto tali diventano inalienabili, salvo che per gravi motivi economici o negli altri casi previsti dal regolamento.

Art. 25 Alienazione del patrimonio: l’Assemblea, entro un anno, deve approvare un regolamento che disciplini l’argomento alienazione dei beni patrimoniali e lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 26 per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, oltre che dallo statuto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 27 Per qualsiasi controversia giudiziaria tra i soci il Foro competente è quello di Patti.

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